Convenzione Amavet Mutua
Polizza Sanitaria Familiari, Dipendenti e Collaboratori
DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE I - ASSISTENZA
SEZIONE II - RIMBORSO SPESE MEDICHE
SEZIONE III - ASSICURAZIONE BAGAGLIO
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE INFORTUNI
SEZIONE V - INDENNITA' GIORNALIERA DA RICOVERO
RIMBORSO SPESE FUNERARIE
CONDIZIONI PARTICOLARI D'ASSICURAZIONE
MODALITA' PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
MODALITA' PER RICHIEDERE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE
DEFINIZIONI torna all'indice
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Assistenza L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Bagaglio I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.
Centrale Operativa La struttura della Società in funzione tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza, previste in polizza, richieste dall'Assicurato.
Collaboratore la persona che collabora almeno per 6 (sei) mesi all'anno in maniera stabile con l'azienda e percepisce un corrispettivo /emolumento o quant'altro dimostrabile con ritenuta d'acconto o partita IVA
Contraente La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.
Day hospital La degenza senza pernottamento presso un istituto di cura.
Dipendente la persona che è regolarmente assunta con contratto a tempo indeterminato o determinato purchè con durata superiore ai 6 (sei) mesi
Domicilio Il luogo d'abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato.
Europa L'Italia e tutti i Paesi dell'Europa occidentale e orientale, L'algeria, Cipro, l'Egitto e le isole Canarie, Israele, il Libano, la Libia, Il Marocco, la Siria, la Tunisia e la Turchia.
Familiari Il coniuge, convivente, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a dell'Assicurato
Franchigia La parte del danno indennizzabile che rimane sempre a carico dell'Assicurato.
Infortunio L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.
Istituto di cura L'ospedale, la casa di cura, la clinica universitaria, l'istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Italia Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia preesistente Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o insorte anteriormente alla sottoscrizione della polizza o comunque preesistenti al viaggio dell'Assicurato.
Massimale Somma fino a concorrenza della quale la Società risponde per ogni sinistro nell'assicurazione.
Mondo L'Italia, l'Europa r tutti i Paesi non menzionati nella definizione Europa.
Polizza Il documento che prova l'assicurazione.
Premio La somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Residenza Il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale.
Ricovero Degenza in Istituto di cura che comporti il pernottamento.
Rischio Probabilità che si avveri l'evento dannoso contro cui è prestata l'assicurazione.
Scoperto La parte dell'ammontare del danno che, per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione, che determina la richiesta d'assistenza, di rimborso o d'indennizzo da parte dell'Assicurato.
Società Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Viaggio Lo spostamento dell'Assicurato per viaggio, soggiorno, missione, trasferta lavorativa e non, dal suo comune di residenza, o dalla sede del Contraente, per il luogo di destinazione dichiarato fino al rientro al luogo di partenza. E' escluso il viaggio normale ed abituale dall'abitazione dell'Assicurato al suo luogo di lavoro e viceversa.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE torna all'indice
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Art.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art.2 Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Se il Contraente o l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art.1910 del Codice Civile
Art.3 Pagamento e regolazione del premio, decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario cui è assegnato il contratto assicurativo oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.
Devono intendersi assicurate con la presente polizza le persone o le categorie di persone indicate nel frontespizio. Il Contraente, per quanto concerne gli Assicurati da ritenersi in copertura, si obbliga a comunicare alla Società i nominativi Assicurati.
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili e viene anticipato, in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato, mediante apposita appendice di regolazione, alla fine di ciascun periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
Le differenze attive dovranno essere corrisposte alla firma di tale appendice e, qualora il Contraente non corrisponda l'importo dovuto entro trenta giorni dalla richiesta scritta della Società, il premio anticipato per il periodo assicurativo cui si riferisce la mancata regolazione viene considerato in conto ed a garanzia di quello dovuto a conguaglio e l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del predetto 30° giorno e fino alle 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente e dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Art.4 Estensione territoriale
Le garanzie, sono operanti per danni che si verifichino in qualsiasi parte del mondo.
Art.5 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi in cui la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno.
Art.6 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.7 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 del Codice Civile.
Art.8 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art.1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.9 Rischi esclusi
Sono esclusi dall'assicurazione i seguenti eventi o le conseguenze derivanti direttamente o indirettamente da:
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali con caratteristiche di calamità naturali;
c) sviluppo in ogni modo insorto, controllato o no, d'energia nucleare o di radioattività;
d) infortuni e malattie conseguenti e derivanti da abuso di alcolici, nonché dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o sostanze stupefacenti;
e) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
f) viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
g) malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscrizione della polizza o comunque preesistenti al viaggio dell'Assicurato, ad eccezione della prestazione trasporto della salma;
h) visite di controllo eseguite dopo il rientro al domicilio, per situazioni conseguenti a infortuni o malattie iniziate in viaggio;
i) patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana e dal puerperio;
j) le spese per l'interruzione volontaria di gravidanza;
k) espianto e/o trapianto di organi;
l) alcolismo, tossicodipendenza, HIV o AIDS, malattie mentali, sindromi organiche, cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, disturbi psichici compresi i comportamenti nevrotici;
m) prove, allenamenti, gare automobilistiche, motociclistiche e motonautiche comprese moto d'acqua, guida di guidoslitte, alpinismo, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), discesa di rapide di corsi d'acqua (rafting), hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, pratica di sport aerei in genere, atti di temerarietà, attività sportive svolte a titolo professionale; pratica di sport quali pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; partecipazione a gare o competizioni sportive salvo che si tratti di gare podistiche, di bocce, golf, pesca non subacquea, tiro, scherma tennis, nonché di gare o partite aziendali, interaziendali o aventi carattere ricreativo;
n) le malattie infettive qualora l'intervento d'assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
o) le prestazioni di assistenza nei Paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Art.10 Persone non assicurabili
Premesso che la Società, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, HIV, AIDS o da una delle seguenti infermità mentali (sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici e/o paranoici, forme maniaco-depressive), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, nel caso una o più delle malattie o disturbi sopra richiamati insorgano durante il periodo di validità della polizza, si applicherà quanto previsto dall'Art.1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.
Art.11 Titoli di viaggio
Nelle prestazioni in cui è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato, un biglietto aereo di linea in classe economica, o di treno in prima classe o di traghetto. Il costo del biglietto è a carico della Società, salvo diversa indicazione, ed entro i massimali indicati.
Art.12 Delimitazioni
Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Per qualsiasi richiesta di informazione l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione. La Centrale Operativa non è responsabile per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi dell'Autorità locali che vietino l'intervento ovvero dovuti a cause di forza maggiore.
Art.13 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.14 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
SEZIONE I - ASSISTENZA torna all'indice
Art.15 Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a garantire, secondo le modalità ed i limiti precisati, le prestazioni di seguito indicate:
15.1 Medico on line 24 ore su 24
Il Servizio Medico della Centrale Operativa è a disposizione, 24 ore su 24, per rispondere ad ogni richiesta di consulenza medica e fornire ogni tipo d'informazione o suggerimento di carattere medico sanitario.
15.2 Emergenza medica in Italia
La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato in viaggio in Italia, 24 ore su 24, il proprio Servizio Medico che garantisce l'immediata disponibilità di medici pronti ad intervenire al momento della richiesta da parte dell'Assicurato. Dopo un primo consulto telefonico con il Servizio Medico, sarà inviato il medico presso l'Assicurato. Qualora le circostanze lo richiedano o in caso d'indisponibilità immediata di un medico convenzionato, la Centrale Operativa organizza il trasferimento, in autoambulanza, del paziente nel più vicino pronto soccorso. I costi dell'intervento sono a carico della Società.
La prestazione è operante in caso di infortunio e/o malattia accaduti all'Assicurato nel luogo di domicilio in Italia.
15.3 Segnalazione di un medico specialista all'estero
Se a seguito di un consulto medico telefonico è necessario che l'Assicurato sia visitato da uno specialista, Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova, compatibilmente con le disponibilità locali. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese e l'onorario dello specialista.
15.4 Monitoraggio del ricovero ospedaliero
Se l'Assicurato è ricoverato, il Servizio Medico di Centrale Operativa è a disposizione, come punto di riferimento, per eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul decorso clinico da dare ai familiari dell'Assicurato.
15.5 Viaggio di un familiare
Se l'Assicurato è ricoverato a seguito di malattia o infortunio ed i medici ritengono che non possa essere dimesso o non sia trasferibile prima di 10 giorni in Italia ed Europa e 15 giorni nel Mondo, la Centrale Operativa organizza il viaggio andata e ritorno, in aereo o in treno, per un familiare convivente residente in Italia, per recarsi presso il paziente. La Società tiene a proprio carico il costo del biglietto. La prestazione sarà fornita unicamente qualora non sia già presente sul posto un altro familiare maggiorenne.
L'Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre volte per anno assicurativo.
15.6 Rientro sanitario (trasporto e rimpatrio)
La Centrale Operativa, in seguito ad infortunio e/o malattia non preesistente dell'Assicurato, dopo il consulto con i medici curanti, organizza il trasferimento dell'Assicurato in un istituto di cura specializzato, qualora il centro dove si trova ricoverato non sia attrezzato per le cure del caso o al domicilio/residenza in Italia, anche in caso di Assicurato di nazionalità estera.
In base alle condizioni cliniche dell'Assicurato, il Servizio Medico della Centrale Operativa sceglierà il mezzo di trasporto tra: aereo sanitario, aereo di linea in classe economica eventualmente barellato, treno in prima classe o in vagone letto, autoambulanza, ogni altro mezzo ritenuto valido. Se necessario, durante il trasporto, l'Assicurato sarà assistito da personale medico e/o paramedico.
Il trasporto con aereo sanitario sarà effettuato da/per tutti i paesi europei e quelli del Bacino del Mediterraneo; per tutti gli altri paesi, il trasporto sarà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto dell'Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o paramedico accompagnante, sono a carico della Società.
La prestazione non è dovuta qualora l'Assicurato, o i suoi familiari, giungano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura in cui il paziente è ricoverato. Inoltre non danno luogo al trasporto:
le malattie e gli infortuni che, a giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, possano essere curati sul posto o che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio;
le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto violi le norme sanitarie nazionali o internazionali.
La Centrale Operativa provvede alla soluzione di tutti i problemi logistici e burocratici relativi al rientro ed organizza il ricovero nell'istituto di cura scelto dal proprio Servizio Medico in base ad esigenze di carattere medico e, nel limite del possibile, ai desideri dell'Assicurato o dei familiari. In ogni caso il trasporto deve avvenire previo accordo con il Servizio Medico della Centrale Operativa.
L'Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre volte per anno assicurativo.
15.7 Rientro della salma
In caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa organizzerà il rientro della salma fino al luogo d'inumazione in Italia, espletando le necessarie formalità nel luogo del decesso. Il trasferimento è eseguito secondo le norme internazionali in materia; la Società tiene a carico i relativi costi escluse le spese relative alla cerimonia funebre e all'inumazione.
Se le disposizioni di legge del luogo impediscono il trasferimento della salma verso l'Italia, o l'Assicurato ha espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare residente in Italia, un biglietto d'andata e ritorno per presenziare alle esequie. Il costo del biglietto è a carico della Società.
15.8 Rientro del convalescente
La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato, con il mezzo più appropriato, al momento delle dimissioni dall'istituto di cura, qualora lo stesso non sia in grado di rientrare al domicilio con il mezzo inizialmente previsto. Le relative spese sono a carico della Società.
L'Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre volte per anno assicurativo.
15.9 Prolungamento del soggiorno
Qualora lo stato di salute dell'Assicurato, a fronte di regolare certificato medico, non gli consenta di intraprendere alla data prestabilita il viaggio di rientro al domicilio, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il pernottamento in albergo. La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un ammontare di € 100 al giorno per persona e per un massimo di 3 giorni.
L'Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre volte per anno assicurativo.
15.10 Rientro anticipato
La Centrale Operativa organizza il rientro anticipato dell'Assicurato, in seguito a decesso o ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita, avvenuto in Italia, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.
L'Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre volte per anno assicurativo.
15.11 Invio di medicinali urgenti all'estero
Qualora l'Assicurato all'estero necessiti di medicinali, registrati in Italia, indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, non reperibili in loco né sostituibili con medicinali locali, considerati equivalenti dal Servizio Medico della Centrale Operativa, quest'ultima provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali, al loro invio. Sono a carico della Società i costi di spedizione mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato. L'Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre volte per anno assicurativo.
15.12 Anticipo spese di prima necessità all'estero
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti a malattia, infortunio, furto, rapina, scippo, mancata consegna del bagaglio, la Centrale Operativa provvederà al pagamento in loco di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino ad un importo di € 1000,00
La prestazione sarà operante quando la Centrale Operativa avrà ricevuto adeguate garanzie ritenute idonee. Resta inteso che l'Assicurato dovrà restituire l'importo anticipato entro 90 giorni di calendario dalla data dell'anticipo stesso. L'Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre volte per anno assicurativo.
15.13 Trasmissione messaggi urgenti
Qualora l'Assicurato in stato di necessità sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale Operativa provvederà all'inoltro di tali messaggi, senza responsabilità alcuna circa il contenuto dei messaggi trasmessi. L'Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre volte per anno assicurativo.
15.14 Rete sanitaria
La banca dati della rete delle Strutture Sanitarie in tutta Italia, è a disposizione dell'assicurato 24 ore su 24 tramite la Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 per le seguenti informazioni sanitarie:
- singole Strutture convenzionate e loro ubicazione;
- prestazioni specialistiche;
- nominativo dei singoli medici;
- esami diagnostici;
- ricoveri;
- onorari e tariffe convenzionate.
15.15 Gestione dell'appuntamento
Qualora l'assicurato necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico o di un ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata in Italia e, 24 ore su 24, richiedere alla Centrale Operativa un appuntamento. Dopo aver selezionato il centro convenzionato e lo specialista in base alle specifiche esigenze sanitarie e alla disponibilità dell'assicurato, la Centrale Operativa provvederà nel più breve tempo possibile a fissare un appuntamento a nome dell'Assicurato. In virtù del rapporto di convenzione tra la struttura sanitaria e la Centrale Operativa, l'assicurato usufruirà sempre di un canale d'accesso privilegiato e di tariffe particolarmente favorevoli rispetto ai listini in vigore.
SEZIONE II - RIMBORSO SPESE MEDICHE torna all'indice
Art. 16 Oggetto dell'assicurazione
Qualora durante il viaggio/soggiorno(ad oltre 250 km dal Comune di residenza o dalla Sede contrattuale di lavoro) l 'Assicurato si trovasse in difficoltà, a seguito di malattia e/o infortunio, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvede al pagamento sul posto o al rimborso all'assicurato, preventimente autorizzato, delle spese mediche, farmaceutiche (se sostenute in seguito a prescrizione medica), ospedaliere e di trasporto dal luogo dell'evento al centro più vicino, fino alla concorrenza del capitale previsto per evento:
- per malattia € 1.500,00
- per infortunio € 1.500,00
Indipendentemente dal numero degli eventi accaduti nel corso del periodo assicurativo, la prestazione è operante fino alla concorrenza del capitale massimo per anno assicurativo di € 3.000,00
Art.17 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall'Assicurato alla Società, non appena questi ne abbia la possibilità, contattando telefonicamente la Centrale Operativa. In seguito l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi, denuncia scritta a:
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14
20041 Agrate Brianza MI
indicando:
- nome, cognome, indirizzo e telefono;
- numero di polizza o dati del Contraente;
- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci acquistati.
La Centrale Operativa si riserva la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata. La mancata produzione, sia dei documenti sopra elencati sia di quelli eventualmente richiesti, può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
Art.18 Esclusioni
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali sono escluse:
l'organizzazione diretta o comunque senza autorizzazione dalla Filo diretto assicurazioni di una delle prestazioni di assistenza previste. Per quanto inerente, esclusivamente le spese mediche, qualora l'Assicurato si trovasse nella comprovata impossibilità di contattare la centrale operativa, l'Impresa provvederà al rimborso delle spese sostenute, sempre che indennizzabili ai terminidi polizza e debitamente comprovata da giustificativi di spesa, nella misura del 70%;
le spese mediche di importo superiore a € 1.500,00, per cui l'Assicurato non abbia contattato la Centrale Operativa in modo che la stessa potesse procedere al pagamento diretto o all'autorizzazione a sostenere le spese;
nel caso di pagamento diretto delle spese mediche da parte della Società e previa attivazione della Centrale Operativa, l'eventuale eccedenza al massimale previsto in polizza e le relative franchigie;
le spese per prestazioni o cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio) e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
le spese relative all'acquisto, manutenzione o riparazione di occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici;
le spese per l'interruzione volontaria di gravidanza;
le prestazioni e terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.
SEZIONE III - ASSICURAZIONE BAGAGLIO torna all'indice
Art. 19 Oggetto dell'assicurazione
La Società nel limite di € 500,00 per persona, per evento e per periodo assicurativo, provvederà il rimborso delle spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute dall'Assicurato a seguito di mancata o ritardata consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso con reclusione della località di rientro.
Art. 20 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi
Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo di presentare denuncia alla competente Autorità facendosi rilasciare copia autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all'apposito ufficio aeroportuale compilando il modello P.I.R. (PROPERTY IRREGULARITY REPORT). L'Assicurato è tenuto inoltre a formulare preventiva richiesta di risarcimento al vettore aereo, ed a produrre alla Società l'originale della lettera di risposta del vettore stesso. La Società rimborserà l'Assicurato solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta, necessaria alla valutazione del sinistro.
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall'Assicurato alla Società, non appena questi ne abbia la possibilità, contattando telefonicamente la Centrale Operativa.
In seguito l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi, denuncia scritta a:
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14
20041 Agrate Brianza MI
indicando:
numero di polizza e nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del viaggio;
le circostanze dell'accaduto;
copia della lettera di reclamo presentata al vettore, eventualmente responsabile;
Solo in caso di mancata o ritardata consegna del bagaglio, occorre allegare alla richiesta di rimborso:
copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (P.I.R.) effettuata immediatamente presso l'ufficio aeroportuale bagagli smarriti;
copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e relativa risposta del vettore stesso.
La Società si riserva la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata. La mancata produzione, sia dei documenti sopra elencati sia di quelli eventualmente richiesti, può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE INFORTUNI torna all'indice
Art.21 Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività professionale di agente di viaggio e di ogni altra attività che l'Assicurato svolga senza carattere di professionalItà e che abbiano come conseguenza, entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la morte e/o l'invalidità permanente.
L'Impresa liquida all'assicurato o agli eredi legittimi e/o testamentari
- per il caso morte: il capitale assicurato è di € 15.000,00
- per il caso invalidità permanente: l'indennità calcolata sulla somma assicurato di € 15.000,00 in proporzione al grado di invalidità accertato sulla base delle percentuali previste dalla tabella ANIA.
L'indennità per il caso morte non è cumulabile con quelle per l'invalidità permanente.
Sono compresi in garanzia anche gli infortuni:
a) subiti in stato di malore o incoscienza;
b) derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
c) derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art.22 Esclusioni
L'Impresa non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti:
a) allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato diverso da quello connesso all'attività di agente di viaggio;
b) alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
c) all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
d) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
e) a tentativo di suicidio o suicido;
f) alla partecipazione, anche in qualità di passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
g) ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell'aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista,alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
h) a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti, uso di stupefacenti o allucinogeni
i) a guerra anche civile, che coinvolga l'Assicurato dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti sorpreso mentre si trovi in viaggio in un paese in pace alla sua partenza;
j) a esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura.
Art.23 Limiti di età
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni
Art. 24 Franchigia
Non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.
Art. 25 Prestazioni massime - clausola di cumulo
Qualora nello stesso evento fossero coinvolti più Assicurati il limite di indennizzo non potrà superare il massimale per evento di € 75.000,00 corrispondente a n. 5 persone.
Qualora la somma dei massimali complessivamente assicurati eccedesse l'importo sopra indicato, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
SEZIONE V - INDENNITA' GIORNALIERA DA RICOVERO torna all'indice
Art. 26 Oggetto dell'assicurazione
L'impresa riconosce all'Assicurato, indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia sostenuto delle spese, il pagamento di una indennità massima di € 100 ( cento) al giorno fino alla concorrenza di € 3.000,00 (tremila) per anno assicurativo, per ciascun giorno di degenza presso una struttura sanitaria regolarmente autorizzata alla erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera a seguito di infortunio o malattia.
Art. 27 Esclusioni
Oltre alle esclusioni di cui all'art. 9, sono esclusi dall'assicurazione:
a) le intossicazioni conseguenti all'abuso di alcolici o all'uso di allucinogeni e all'uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
b) le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio),
c) le cure dentarie e le paradontiopatie non rese necessarie da infortunio;
d) all'aborto volontario non terapeutico;
e) le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzioni di difetti o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza.
Art.28 Limiti di età
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni
Art. 29 Decorrenza della garanzia
La garanzia decorre:
" dal giorno in cui ha effetto l'assicurazioni, per gli infortuni;
" dal 180° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione per le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto;
" dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione, per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio. Tuttavia per le malattie della gravidanza la garanzia è operante da quando ha effetto l'assicurazione purché l'assicurato dimostri che la gravidanza ha avuto inizio successivamente a tale data. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione -senza soluzione di continuità- di polizza riguardante gli stessi assicurati ed identiche garanzie, gli anzidetti termini operano dal giorno i cui aveva avuto effetto la polizza sostituita.
Art. 30 Franchigia
L'indennità giornaliera verrà corrisposta con l'applicazione dei seguenti criteri:
in caso di ricovero ospedaliero conseguente malattia verranno decurtati i seguenti giorni di franchigia:
- il giorno di ingresso;
- il giorno di dimissioni
in caso di ricovero ospedaliero conseguente ad infortunio verranno decurtati i seguenti giorni di franchigia:
- il giorno di ingresso;
- il giorno di dimissioni.
Art. 31 Pagamento dell'indennità
Il pagamento della indennità verrà effettuato a cura ultimata su presentazione di originale attestato di degenza in Istituto di cura.
Per i ricoveri avvenuti all'estero il pagamento sarà effettuato i Italia in Euro.
SEZIONE VI - RIMBORSO SPESE FUNERARIE
Art. 32 Oggetto dell'assicurazione
L'Impresa nel limite di € 500,00 per assicurato, rimborserà gli aventi diritto delle Spese Funerarie sostenute per il decesso, nel periodo di validità della polizza, dell'assicurato.
CONDIZIONI PARTICOLARI D'ASSICURAZIONE
Art.33 Comunicazione degli Assicurati
Il Contraente s'impegna a comunicare alla Società i nominativi degli Assicurati corredati da codice fiscale, ed il relativo periodo di copertura.
Art.34 Decorrenza e durata del contratto
Il presente contratto decorre dalle ore 24.00 del 01.01.2010 e scade alle ore 24.00 del 01.01.2011 con tacito rinnovo, secondo quanto previsto agli Art.3 "Pagamento e regolazione del premio, decorrenza della garanzia" e Art.5 "Proroga dell'assicurazione e periodo d'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art.35 Premio unitario
Il premio annuo, comprensivo di imposta, è stabilito in € 150,00
Art.36 Premio minimo annuo
Alla sottoscrizione della presente polizza il Contraente s'impegna a corrispondere alla Società, a titolo di premio minimo annuo anticipato, comunque acquisito dalla Società, l'importo di € 150,00 imposte comprese.
Art.37 Regolazione e pagamento premi
La Società, sulla base delle comunicazioni ricevute dal Contraente, provvederà ad emettere appendice di regolazione premio calcolando la differenza tra il numero degli Assicurati considerati come premio minimo anticipato ed il numero degli Assicurati comunicati dal Contraente. Il Contraente s'impegna a corrispondere i premi entro il 30 di ogni semestre, in caso contrario l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento dei premi dovuti. Il contratto riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze successive ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art.1901 del Codice Civile.
Art.38 Criteri di liquidazione
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, è effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la Società restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto a termine del presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi saranno sempre eseguiti in Italia, in valuta italiana.
Art.39 Perdita del diritto al risarcimento
Sono escluse le richieste di rimborso relative a denunce inviate alla Società oltre il 60mo giorno da quello in cui si è verificato l'evento per la garanzia rimborso spese mediche.
Art.40 Documentazione per gli Assicurati
Il Contraente s'impegna a mettere a disposizione degli Assicurati copia delle prestazioni previste, contenente l'elenco dei sinistri coperti dall'assicurazione e le modalità concernenti le assistenze.
Art.41 Cumulo dei rischi
In caso di evento che coinvolga più Assicurati l'esborso massimo della Società non potrà complessivamente superare l'importo di € 100.000,00 complessivi per le garanzie assistenza e spese mediche; in caso di supero degli importi indicati, il costo eccedente resterà a carico in parti proporzionali fra gli Assicurati coinvolti nello stesso evento.
Art.42 Controversie
Qualora non sia stato raggiunto un accordo transattivo tra le parti, l'ammontare dell'indennizzo sarà stabilito da due periti di parte e, all'occorrenza, da un Arbitro nominato dagli stessi; il giudizio dell'Arbitro sarà inappellabile.
Art.43- Clausola Broker
Per la stipulazione e gestione della presente polizza il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico a AMAVET BROKERAGGI ASSICURATIVI S.R.L. di seguito nominata Broker.
Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà come fatta al Contraente.
Ciò premesso la corresponsione del premio effettuata al Broker, nei termini contrattualmente previsti, deve
intendersi come effettuata alla Società ed il Broker riconosce di essere il semplice depositario di tutti i premi incassati per conto della Società.
Tali comunicazioni, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata, telegramma o telescritto.
Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote tra più Società, il Broker tratterrà con la Società delegataria le incombenze derivanti dalla presente assicurazione informandone le Coassicuratrici; conseguentemente ogni modifica al contratto, ad eccezione dei termini di pagamento dei premi, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Società solamente dopo la firma del rispettivo documento, salvo conferma delle predette alle nuove condizioni nelle more dell'emissione del documento di modifica.
Le Società coassicuratrici s'impegnano a trasmettere al Broker i documenti amministrativi di loro competenza, per l'incasso dei premi, che è facoltà del Broker regolare direttamente con le stesse.
La presente clausola deve intendersi abrogata e priva di effetto quando il Contraente comunicherà alla Società la cessazione dell'incarico al Broker designato.
MODALITA' PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA torna all'indice
In caso di necessità durante il viaggio/soggiorno, l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, 365 giorni l'anno ai numeri
800.824080 dall'Italia - 039.6899965 dall'estero
fax: 039.6057533
Indicando:
1. Nome e Cognome
2. Dati del Contraente o numero di polizza
3. Il luogo in cui si trova
4. Il numero di telefono o fax dove può essere contattato
5. L'indirizzo del suo domicilio e/o residenza
L'Assicurato deve evitare di intraprendere iniziative senza interpellare prima la Centrale Operativa ai numeri su indicati. Gli operatori specializzati sono a sua disposizione, pronti ad intervenire o ad indicargli la procedura più idonea per risolvere nel migliore dei modi ogni problema, oltre ad autorizzare eventuali spese.
MODALITA' PER RICHIEDERE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE torna all'indice
Per tutte le richieste di rimborso, l'Assicurato deve scrivere a:
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14
20041 Agrate Brianza MI
tel. 039.6899941 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.
L'Assicurato deve avvisare la Centrale Operativa nei termini previsti dalle Norme Generali che regolano ogni prestazione o garanzia, citando il numero di polizza e allegando copia della stessa. Per agevolare i tempi di evasione della pratica, è necessario specificare in modo corretto il danno subito, allegando alla denuncia la documentazione necessaria come di seguito riportato.
Documenti da allegare
Spese mediche:
- numero di polizza e nominativo degli Assicurati che hanno subito il danno;
- certificato di Pronto Soccorso o del medico curante redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- originali delle ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei farmaci acquistati;
- descrizione dettagliata dell'accaduto in caso di infortunio.
Bagaglio
- numero di polizza e nominativo degli Assicurati che hanno subito il danno;
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del viaggio;
- le circostanze dell'accaduto e copia autentica della denuncia alle Autorità del luogo ove si è verificato il fatto;
- l'elenco degli oggetti smarriti o sottratti, il loro valore, la data di acquisto e le fatture, scontrini o ricevute comprovanti il valore dei beni;
- copia del reclamo presentato all'albergatore o vettore eventualmente responsabile;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità, se sostenute;
- copia originale del Rapporto Irregolarità Bagaglio (P.I.R.) compilato immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e lettera di risposta del vettore stesso in originale.
Infortuni di viaggio
- numero di polizza e nominativo degli Assicurati che hanno subito il danno;
- indicare il luogo, il giorno e l'ora del sinistro;
- le cause che lo hanno determinato;
- certificato medico attestante il danno subito;
- eventuale verbale rilasciato dalle Autorità competenti intervenute.
In ogni caso la Società si riserva la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quell'indicata.
