Amavet Mutua


Lo Statuto

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Associazione Mutua Volontaria Assistenza e Assicurazione tra Operatori e Agenti di Viaggio e Turismo
STATUTO
Aggiornato dall'Assemblea Straordinaria del 23 febbraio 2011

TITOLO I - Denominazione, Sede, Durata, Scopi



Art. 1 - E' costituita una Associazione mutua volontaria di assistenza e assicurazione tra operatori ed agenti di viaggio e turismo denominata "AMAVET' che in seguito per brevità verrà semplicemente indicata con la parola "MUTUA",
Art. 2 - La Mutua, costituita il 17 maggio 1967, ha la sua sede in Agrate Brianza (MB), ha durata sino al 17 maggio 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell' Assemblea Straordinaria.
Art. 3 - La Mutua, che si informa ai principi di mutualità e cooperazione di cui alla Legge n. 3818 del 15 aprile 1886, si propone, senza finalità di lucro, di:
a) assicurare ai propri Associati e ai loro familiari, direttamente o indirettamente, anche mediante la costituzione di appositi fondi volontari, un sistema mutualistico previdenziale e/o integrativo dell'assistenza garantita dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) favorire la costituzione di fondi, da amministrarsi direttamente o indirettamente, per l'assicurazione dei Soci contro gli infortuni, l'invalidità e morte non coperti dalle forme di protezione obbligatorie, nonché per assicurare indennità di quiescenza di fine lavoro. I detti fondi potranno essere destinati in funzione di garanzia per prestiti o anticipazioni richiesti dai Soci;
c) promuovere un apposito fondo mediante apporti dei Soci per dare aiuto ai Soci per l'acquisto ed il miglioramento delle attrezzature proprie all'esercizio delle attività professionali in tutti i campi e per la promozione di attività comuni nel settore della formazione professionale, della ricerca, della propaganda e delle iniziative culturali e sociali a favore dei propri Soci e della professione in generale;
d) esercitare altri compiti propri delle istituzioni di previdenza economica con la prestazione, diretta o indiretta per conto dei Soci e delle aziende da essi rappresentate, di cauzioni richieste sia dai poteri pubblici a garanzia della corretta attività professionale, sia da terzi (come ad esempio, da fornitori di servizi, vettori, albergatori, uffici viaggio stranieri) per il buon fine delle obbligazioni assunte dagli associati stessi per i servizi prestati ad essi dai fornitori;
e) svolgere attività tendente a garantire direttamente o indirettamente i Soci o le aziende da essi rappresentate contro i rischi della sussidiaria responsabilità civile eventualmente incombente nei confronti dei propri clienti in ragione dei servizi ad essi forniti nell'esercizio dell'attività professionale, anche derivante dall'applicazione in Italia e all'estero delle disposizioni della C.C.V. (Legge 27 dicembre 1977, n.1 084) o di altre disposizioni in materia emanande o recepite dalla legislazione italiana;
f) aderire, sotto qualsiasi forma -e con i soli limiti stabiliti dalla legge, a imprese italiane ed estere di assicurazione, coassicurazione, riassicurazione in cui la Mutua può anche assumere partecipazione e rappresentanza secondo espressa delibera dell' Assemblea Generale;
g) istituire e gestire un fondo comune di investimento costituito da titoli ed obbligazioni acquisiti per conto dei Soci, con particolare riguardo a titoli fondiari, destinati all'acquisto o alla costruzione di locali adibiti a civile abitazione o ad uffici;
h) svolgere ogni altra attività, compresa quella di patronato gratuito a favore dei Soci e dei loro familiari ed assumere ogni iniziativa utile che rientri nelle finalità di istituto. La Mutua, con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione può inoltre:
i) stipulare convenzione con Enti Pubblici e privati e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungi mento degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge, ivi compresi gli acquisti di immobili ove ubicare le proprie sedi;
I) assumere partecipazioni in società e interessenze in imprese che svolgono attività economiche integrative, associarsi ad altre Mutue e partecipare ad organismi federali anche internazionali, per rendere più efficace la propria azione a favore e nell'interesse esclusivo dei propri Soci;
m) assicurarsi, con polizze collettive interessanti i propri Soci, contro tutti i rischi previsti, mediante una speciale convenzione con una Mutua Generale Assicuratrice o con altra compagnia assicuratrice specializzata.

TITOLO Il - Soci


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Art. 4 - Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci coloro che - secondo le norme in vigore - esercitano la propria attività nel settore del Turismo.

Art. 5 - Colui che desidera diventare Socio della Mutua deve presentare domanda specificando: cognome e nome, luogo e data nascita, Cod.Fisc., P. IVA, domicilio, cittadinanza e l'attività svolta nel settore del Turismo.
Nella domanda deve essere sottoscritto l'impegno a versare la quota di ammissione e ogni altro contributo dovuto per le prestazioni garantite dalla Mutua nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione nella prima o nella seconda seduta successive alla data di ricezione. Trascorso tale termine, la domanda si intende respinta. Contro il rifiuto della domanda il richiedente può fare appello direttamente all' Assemblea.

Art. 6 - Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda e diviene operante dopo il versamento della quota di ammissione e del contributo dovuto per l'anno in corso. Il vincolo sociale ha la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato se il Socio non esercita la facoltà di cui all'art.8 del presente statuto.

Art. 7 - La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. La qualità di Socio si conserva anche qualora, in prosieguo di tempo, egli non eserciti più la propria attività nel campo del Turismo.

Art. 8 - Il Socio può recedere dalla Mutua facendone richiesta non oltre la fine del mese di settembre di ogni anno con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio di Amministrazione o consegnata a mano presso gli uffici della Mutua dietro rilascio di regolare ricevuta. Il recesso ha effetto con l'inizio dell'anno successivo; fino a tale data il Socio resta impegnato al pagamento del contributo.

Art. 9 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente nei confronti dei Soci interdetti o inabilitati. La deliberazione deve essere comunicata al Socio con lettera raccomandata R/R.

Art. 10 - L'esclusione del Socio è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge:
a) contro i Soci che vengano meno agli impegni e alle norme previste dallo statuto, che non versino i contributi dovuti entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o che compiano altre inadempienze ritenute gravi dal Consiglio di Amministrazione;
b) contro i Soci che siano condannati per fatti infamanti o abbiano simulato il verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni o abbiano compiuto atti dannosi per la Mutua.
Il Socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione può adottare nei confronti di un Socio e per gravi motivi il provvedimento di sospensione a tempo determinato.

Art. 12 - Le aziende che svolgono attività turistica possono usufruire direttamente o indirettamente dei servizi offerti solo se il loro titolare è iscritto alla Mutua.

TITOLO III - Finanze Patrimonio e Bilancio



Art. 13 - Le entrate dell' Associazione della Mutua sono costituite:
l) dal diritto di iscrizione da versarsi "una tantum" all'atto dell'ammissione, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione; 2) dai contributi ordinari per la gestione annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
3) dai contributi straordinari eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
4) dai contributi volontari, lasciti, donazioni e da proventi diversi.

Art. 14 - Il patrimonio sociale è costituito dai contributi degli associati, dai fondi di riserva e per le finalità istituzionali. dai beni di cui sia stata acquistata la proprietà e risultanti dall'inventario redatto a norma di legge.
Art. 15 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal Bilancio vengono cosi ripartiti:
a) il 40% alla riserva ordinaria;
b) il 60% al fondo per le attività istituzionali privilegiando le finalità previdenziali della Mutua.
Alla fine di ogni esercizio sociale sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, unitamente al bilancio consuntivo, il bilancio preventivo per l'anno successivo.

TITOLO IV - Organi della Mutua



Art. 16 - Sono organi della Mutua:
I) L'Assemblea dei Soci;
2) Il Presidente;
3) Il Consiglio di Amministrazione;
4)Il Comitato Esecutivo;
5) Il Revisore dei Conti

Art. 17 - L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea straordinaria è convocata oltre che dal Presidente anche su richiesta del Revisore dei Conti o di almeno un quinto dei Soci.
Gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie devono essere comunicati ai Soci per iscritto, per fax o e-mail, almeno quindici giorni prima dell'assemblea ed essere affissi, entro il predetto termine, nei locali della Sede Sociale. Gli avvisi stessi devono contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione che non potrà essere fissata in ogni caso nello stesso giorno della prima.

Art. 18 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei Soci presenti o rappresentati. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei Soci; in seconda convocazione quanto sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci .

Art. 19 - All' Assemblea ordinaria spetta:
1) discutere ed approvare il bilancio annuo;
2) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero;
3) eleggere il Revisore dei Conti;
4) approvare i regolamenti interni;
5) trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale sottoposti al suo esame dal Consiglio d' Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modifiche statutarie;
2) sullo scioglimento della Mutua;
3) sulla nomina e facoltà dei liquidatori;
4) sui provvedimenti finanziari di natura straordinaria.
L'Assemblea ordinaria può attribuire la Presidenza d'onore della Mutua a persona di riconosciuto prestigio che abbia ben meritato nel campo del turismo e della professione.

Art. 20 - Hanno diritto al voto in Assemblea i Soci che risultino in regola con il pagamento dei contributi. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Nessun Socio può rappresentare più di tre Soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e dei rappresentati. E' ammessa, la votazione per corrispondenza ai sensi dell'art. 2532 del Codice Civile. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il maggior numero di voti.

Art. 21 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente eletto dall' Assemblea stessa o, in mancanza, dal Presidente della Mutua. L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, gli scrutatori. Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V - Assemblee separate



Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di far precedere la convocazione dell' Assemblea generale da assemblee separate. che devono aver luogo in località prescelte dal Consiglio di Amministrazione stesso. Per la convocazione delle assemblee devono essere osservate le seguenti formalità:
a) le assemblee separate devono essere convocate con il medesimo avviso dell' Assemblea Generale;
b) la data di convocazione dell'ultima delle singole assemblee separate deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell' Assemblea Generale;
c) nell'avviso deve essere chiaramente indicato che le assemblee sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell' Assemblea Generale e per l'elezione dei propri delegati a quest'ultima.
Ciascuna Assemblea separata è presieduta da uno dei componenti del Consiglio d'Amministrazione all'uopo delegato. Alle Assemblee separate si applicano le medesime disposizioni che regolano lo svolgimento dell'Assemblea Generale non preceduta da assemblee separate.
Ogni Assemblea separata elegge, scegliendo li fra i Soci nella proporzione di uno ogni dieci (o frazione di dieci) in essa presenti o delegati. i propri rappresentanti ali a Assemblea Generale nella quale saranno portatori dei voti della maggioranza dell'Assemblea separata che li ha delegati, Quando si adotta tale forma di convocazione, l'Assemblea Generale è costituita dai delegati presenti alle assemblee separate.

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione può convocare le assemblee separate indipendentemente dalla convocazione dell' Assemblea Generale, anche per sottoporre ad esse, a titolo consultivo, i problemi della Mutua. Ciascuna Assemblea separata è presieduta da uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione all'uopo delegato.

TITOLO VI - Consiglio di Amministrazione



Art. 24 - La Mutua è amministrata da un Consiglio composto da un numero variabile da cinque a quindici membri. I membri del Consiglio debbono essere Soci della Mutua, durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.
Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, definendone le funzioni; ha facoltà di nominare anche un Amministratore delegato determinandone i poteri per la migliore esecuzione della politica del Consiglio oppure, in alternativa, un Comitato Esecutivo composto da! Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Mutua, deve riunirsi almeno tre volte all'anno nonché quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi Consiglieri o dal Revisore dei Conti.
La convocazione del Consiglio avviene a mezzo lettera, fax o e-mail almeno otto giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri fatte salve le maggioranze prescritte dall'art.3. In caso di parità, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente; se la votazione è segreta, la parità comporta la reiezione della proposta. La votazione è segreta quando venga richiesta da almeno due consiglieri. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario. La convocazione deve essere comunicata anche al Revisore dei Conti.

Art. 25 - AI Consiglio di Amministrazione - come organo normativo e di governo dell' Associazione - spettano le funzioni ed i poteri attribuitigli dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento interno, per la realizzazione di una politica di assistenza anche assicurativa nell'interesse dei Soci e della categoria professionale. In modo più specifico, al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione e per tutti gli atti idonei al raggiungi mento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che siano dalla legge o dal presente statuto riservati all' Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attribuire speciali incarichi al Presidente d'onore il quale partecipa, ma senza diritto di voto, alle assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio. Ai componenti del Comitato Esecutivo possono essere attribuiti dal Presidente, su indicazione del Consiglio, specifiche attribuzioni e poteri delegati.

Art. 26 - I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi. L'eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio stesso, che può anche stabilire un rimborso di spese ai Consiglieri in ragione del loro incarico fuori sede. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive dell'Organo di cui fa parte è considerato decaduto. Egli viene sostituito da! primo Socio non eletto nell'ultima elezione o, in mancanza, da altro Socio che il Consiglio ritenga opportuno chiamare alla carica.

Art. 27 - La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare Procuratori Legali) spettano al Presidente oppure, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, al Vice Presidente.

Art. 28 - L'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione è affidata al Comitato Esecutivo o all' Amministratore delegato e, sul piano operativo, al Direttore Generale. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Il Presidente ha voto preponderante in caso di parità.

TITOLO VII - IL Revisore dei Conti



Art. 29 - Il Revisore dei Conti - in possesso dei requisiti di legge e iscritto al Registro dei Revisori dei Conti italiani - è eletto dall' Assemblea anche fra i non Soci ed è rieleggibile La sua retribuzione deve essere fissata per tutta la durata del mandato prima della nomina stessa.

Art. 30 - Il Revisore dei Conti deve controllare l'Amministrazione della Mutua, vigilare sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Deve anche:
a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Mutua e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
c) convocare l'Assemblea quando non vi provveda l'Organo competente.


TITOLO VIII - IL Direttore



Art. 31 - Il Direttore - scelto anche tra i non soci - è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce il trattamento giuridico ed economico. Il Direttore:
- sovrintende a tutti i servizi, dirige gli uffici della Mutua, ne cura l'Organizzazione secondo le direttive del Presidente, del Comitato Esecutivo o dell' Amministratore delegato e ne regola il funzionamento;
- cura la disciplina e stabilisce i compiti del personale;
- esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal regolamento interno e dagli Organi Sociali;
- partecipa ai lavori dell' Assemblea e alle sedute del Consiglio di Amministrazione nel corso delle quali può avanzare proposte.

TITOLO IX - Scioglimento dell' Associazione



Art. 32 -In caso di scioglimento dell' Associazione per qualsiasi motivo, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente ma non obbligatoriamente, scelti fra i Soci e ne determina i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio finale di liquidazione, dedotto il rimborso delle quote effettivamente versate dai Soci rivalutate secondo le norme vigenti all'atto della liquidazione, deve essere devoluto ai fini assistenziali o mutualistici e comunque di interesse ed utilità per la categoria.

Art. 33 - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.